I decreti End of Waste sono un punto di snodo di enorme importanza per l’ambiente: la gestione virtuosa dei rifiuti e la loro lavorazione in modo che possano essere reimmessi sul mercato è cruciale per la sostenibilità di tutte le nostre attività.
La produzione di rifiuti è inevitabile ma va gestita in maniera adeguata per minimizzare il nostro impatto sull’ambiente. Da anni si parla di riciclo come chiave di volta della nuova economia circolare. La trasformazione del rifiuto in un bene comporta, da una parte, la netta riduzione degli oggetti mandati a discarica e, dall’altra, il minore utilizzo di materie prime non rinnovabili.
L’utilizzo dei rifiuti in un ciclo che dia loro nuova vita è dunque necessario e va normato a livello legislativo in modo che il prodotto finito abbia tutte le caratteristiche per essere una risorsa.
I criteri secondo i quali si può parlare di End of Waste dei differenti materiali sono di competenza Europea. Ove manchino regole comunitarie, i criteri sono di competenza dei singoli stati membri. Sebbene molto rimanga ancora da fare in materia, il legislatore si sta muovendo per colmare le lacune ed i vuoti normativi che ancora interessano questo settore
END OF WASTE. DI COSA SI TRATTA
Con il termine End of Waste si indica il processo attraverso il quale un materiale non è più considerato rifiuto e viene rimesso in circolazione sotto forma di prodotto o materia prima. La cessazione della qualifica di rifiuto consente ai materiali riciclati di essere immessi nuovamente sul mercato.
La qualifica di rifiuto decade quando un materiale è sottoposto ad una operazione di recupero che rispetti le condizioni dettate dalla normativa vigente. In materia di End of Waste il riferimento è l’articolo 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, modificato dalla legge 128 del 02/11/2019 e aggiornato al 28/2/2021.
L’introduzione del concetto di End of Waste comporta l’assunzione di una serie di norme e di criteri. Norme che le materie prima seconde devono soddisfare per non essere più considerati rifiuti. Il passaggio dallo stato di rifiuto a quello di prodotto comporta una verifica di conformità secondo parametri determinati dal legislatore. Comporta inoltre l’introduzione di una serie di condizioni che devono essere rispettate:
- La sostanza o l’oggetto è destinata ad essere utilizzata per scopi specifici;
- Esiste un mercato o una domanda per tale oggetto;
- La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Regolamenti End of Waste in Italia ed in Europa.
Regolamenti per i criteri di conformità dei diversi materiali sono attualmente in corso di studio. Allo stato attuale sono state varate a livello europeo le normative relative a vetro, metalli e rame. A livello italiano sono invece stati normati fresato d’asfalto, assorbenti igienici (PAP), combustibile da rifiuti, gomma vulcanizzata, carta e cartone.
Regolamenti approvati:
- Vetro: Il regolamento pubblicato in GUUE l’8 aprile del 2011 e applicato dall’11 giugno 2013, stabilisce, sulla base della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, i criteri secondo i quali i rottami di vetro cessano di essere rifiuti e possono essere rifusi ed utilizzati per la produzione di oggetti di vetro.
- Metallo: Il regolamento pubblicato in GUUE l’8 aprile del 2011 e applicato dal 9 ottobre 2011, fornisce, sempre sulla base della direttiva 2008/98/CE, indicazioni sul trattamento dei rottami metallici. Per cessare di essere considerati rifiuti, i rottami metallici dovranno aver terminato ogni lavorazione utile alla loro reimmissione nel ciclo produttivo.
- Rame: Il regolamento 715/2013 UE pubblicato in GUUE il 26 luglio del 2013 e applicato dal 1° gennaio 2014 stabilisce i criteri per la produzione di rottami di rame sicuri e riutilizzabili.
- Fresato d’asfalto: Pubblicato in gazzetta Ufficiale il 18 Giugno 2018, il regolamento per la cessazione di qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso si rifà all’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Assorbenti igienici (PAP) Il decreto del 5 maggio 2019 norma la lavorazione degli assorbenti igienici, che usualmente vengono smaltiti in discarica. Il trattamento di igienizzazione e separazione dei componenti consente di ricavare tre diversi tipi di materiali. Un polimero super assorbente, una miscela di plastiche e cellulosa.
- Combustibili solidi secondari (CSS): Il DM 22 del 14 febbraio 2013 si configura come il primo regolamento End of Waste italiano. In assenza di regole comunitarie il decreto stabilisce i criteri per l’End of Waste dei combustibili solidi secondari
- Gomma vulcanizzata: Il trattamento degli pneumatici fuori uso consente di ricavare gomma vulcanizzata granulare da destinare alla produzione di asfalti, e pavimentazioni per campi da gioco. Questa produzione in Italia è normata dal DM 78 del 31 marzo 2020 e stabilisce i criteri di cernita del materiale da riciclare.
- Carta e cartone: Il DM, in GU 33 del 9 febbraio 2021, stabilisce i criterisecondo i quali si può parlare di end of Waste per i prodotti derivati dal riciclo di carta e cartone. Tale decreto trasferisce in una prospettiva europea il trattamento della carta e prescrive che il prodotto finale sia conforme alla norma UNI EN 643, che identifica le caratteristiche che la carta deve avere per essere considerata materia prima secondaria. Questo è il primo decreto end of Waste in Europa a normare il riciclo di carta e cartone.