Elezioni CNSU 2025

Si rende noto che il MUR, con ordinanza n. 42 del 30 gennaio 2025, ha indetto per i giorni 14 e 15 maggio 2025, le elezioni per il rinnovo delle diverse componenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Elezioni CNSU 2025).

Si dovranno eleggere:

a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell’anno accademico 2024 – 2025, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa;

b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all’art. 3 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;

c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e al d.m. 14 dicembre 2021, n. 226.

Elettorato attivo

a) L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2024 – 2025, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

b) c) Per l’elezione dei due rappresentanti, rispettivamente, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

Elettorato passivo

 a) L’elettorato passivo per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2024 – 2025, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che entro il 7 aprile 2025, data di presentazione alle
Commissioni elettorali locali delle candidature e delle relative sottoscrizioni, abbiano formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei.

b) c) Per l’elezione dei due rappresentanti, rispettivamente, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale.L’elettorato passivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione alla Commissione elettorale centrale, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ossia entro il 7 aprile 2025.

Presentazione delle candidature e documentazione a corredo per i 28 componenti art. 1, comma 1, lett. a)

a) Le candidature relative all’elezione dei componenti di cui alla lettera a) sono presentate per ciascun collegio (vedi art. 3 dell’O.M.)  mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti; le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

Le liste per l’elezione di detta componente, corredate dall’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla Commissione Elettorale Locale  di cui all’articolo 7 dell’O.M., insediata presso l’Ateneo Sapienza, entro le ore 13:00 del 7 aprile 2025. Per presentare le candidature occorre prendere appuntamento con l’Ufficio Elettorale (supporto.elezioni@uniroma1.it).

All’atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l’elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale debitamente compilati, secondo gli schemi allegati all’Ordinanza, i seguenti moduli:

  • schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1);
  • denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A);
  • accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola.

Le Commissioni Elettorali Locali, di cui all’articolo 7 dell’ordinanza, verificano la regolarità delle candidature e l’inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall’elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti (AD ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DELLA LISTA), con firme raccolte, avvalendosi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno 1/3, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto di riferimento di cui al precedente art. 2, comma 2,  e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il modulo raccolta firme studenti per collegio a) può essere usato separatamente presso ciascun ateneo e poi presentato alla Commissione elettorale in unico plico.  Il superamento di tale limite massimo comporta l’inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore, a pena di invalidità della sottoscrizione, dovrà essere regolarmente iscritto alla data di scadenza della raccolta delle firma di sostegno delle candidature e dovrà essere, inoltre, identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste.

All’atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni Elettorali Locali, entro le ore 13.00 del 7 aprile 2025, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell’emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 7. Le Commissioni Elettorali Locali di cui all’articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine di definire un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione Elettorale Centrale, di cui all’articolo 8.

Le sottoscrizioni non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.

Presentazione delle candidature e documentazione a corredo per i 2 compenenti art. 1, comma 1, lett. b) c)

Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuno di essi, candidature individuali corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. Per l’elezione della componente di cui alla lettera c), l’università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, nel caso quest’ultimo sia istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione Elettorale Centrale di cui all’articolo 8 dell’O.M., per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro le ore 13:00, del 7 aprile 2025. Pertanto tale adempimento deve essere effettuato entro le ore 15.00 del 6 aprile 2025, previo appuntamento con l’Ufficio Elettorale (supporto.elezioni@uniroma1.it), che curerà il successivo inoltro delle documentazioni pervenute alla Commissione Elettorale Centrale. 

La Commissione Elettorale Centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio (con nota di chiarimento del MUR è specificato che per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di specializzazione, devono essere raccolte in almeno 21 atenei, mentre per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, devono essere raccolte in almeno 31 atenei), con il limite massimo di 50 firme per ogni ateneo, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

 Le sottoscrizioni non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.

Manifesto completo delle Liste e dei Candidati
Modalità di voto

Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza.

a) Il voto per i 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a)  è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e  indicando, eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato stesso.

b) c) Per le due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

Seggi elettorali

Entro il 9 maggio 2025 sono costituiti, con provvedimento del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti.
Con lo stesso provvedimento si nomineranno i rappresentanti di lista di cui all’art.3 comma 3 dell’O.M..

I seggi osserveranno il seguente orario: 

  • 14 maggio 2025: dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
  • 15 maggio 2025: dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Alle ore 14.00, chiuse le operazioni di voto, presso ciascun seggio si procederà allo spoglio delle schede votate; le risultanze dello spoglio saranno verbalizzate e trasmesse alla competente Commissione Elettorali Locale di Sapienza e Centrale presso il MIUR entro il 27 maggio 2025. Successivamente, ciascuna Commissione Elettorale procederà all’accertamento dei risultati finali proclamando gli eletti, per ciascuna componente.

Affluenze stimate
Risultati scrutinio

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